RIAPERTURA MERCATI SETTIMANALI – PRESCRIZIONI

News    0 Commenti     25/05/2020

COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti ED ulteriori disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in cui viene definita la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26.04.2020 ed individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succedutisi nel tempo con i quali si sono dettate misure generali per il contenimento del rischio sanitario di diffusione del contagio da COVID-19;
Visti i provvedimenti successivamente emanati dalle Autorità statali e regionali, nonché le proprie precedenti ordinanze emanate in attuazione di questi;
Preso atto del DL 33/2020 ai sensi del quale le attività produttive, economico e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26.04.2020, potranno riprendere la propria attività a partire dal 18 maggio 2020;
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18.04.2020, n. 38, relativa alle misure di contenimento sulla diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Viste, da ultimo, le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 57 e 58 del 17 e 18 maggio 2020 “ Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2”;
Considerato che l’attività mercatale rientra tra quelle per cui è possibile consentire la ripresa, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto della tutela della salute pubblica;
Considerato che comunque la riapertura dei mercati settimanali deve essere subordinata alla necessità di garantire condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza attraverso le misure indicate nella parte dispositiva;
Visti gli articoli 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, CHE POTRANNO RIPRENDERE LA PROPRIA ATTIVITA’  NEL TERRITORIO COMUNALE A FAR DATA DAL 25.05.2020, IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

  • ­L’esposizione su ogni banco del mercato di apposite indicazioni relative ai comportamenti corretti da tenere nonché dispencer contenente liquido per la sanificazione e/o guanti monouso;
  • L’’osservanza all’interno dell’area mercatale del mantenimento della distanza interpersonali di 1 metro;
  • L’obbligo per gli operatori presenti al banco, in numero non superiore alle due unità, di essere muniti di mascherina e guanti e di garantire il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra loro e gli utenti nonché garantire il rispetto di tale distanza tra gli avventori in fila;
  • L’interdizione dello spazio laterale tra i banchi alla clientela attraverso l’istallazione di apposite barriere;
  • L’obbligo, in caso di vendita di abbigliamento, dell’utilizzo di guanti monouso qualora la scelta in autonomia della merce implichi il contatto con la stessa;
  • L’obbligo, in caso di vendita di beni usati, dell’igienizzazione dei capi di abbigliamento e calzature poste in vendita;
  • La sospensione, fino all’emissione di nuova ordinanza, dell’occupazione degli stalli liberi, attraverso la spunta, da parte degli itineranti;

AVVERTE
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, oltre la cessazione immediata dell’attività
INCARICA
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza
AVVISA

  • Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero

il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

STABILISCE

La trasmissione immediata della presente ordinanza a:

  • Regione Toscana;
  • Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato per gli Affari dell’Elba;
  • All’Azienda ASL Toscana Nordovest;
  • alla locale Stazione dei Carabinieri;
  • Polizia Municipale di Rio;

Rio, 24 maggio 2020

IL SINDACO

(  F/to Avv. M. Corsini  )

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