AVVISO ALLA CITTADINANZA – ORDINANZA N° 19 DEL 09/03/2019 ” MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI”

News    0 Commenti     9/03/2020

COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ORDINANZA N° 19 DEL 09 MARZO 2020

” MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI “

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 che detta ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 9 del giorno 8 marzo 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che l’art. 3, comma 2, attribuisce alla competenza del Governo con lo strumento del decreto presidenziale, sentiti i presidenti delle regioni competenti, l’adozione delle misure dirette ad evitare la diffusione del COVID-19 nonché le ulteriori misure di gestione dell’emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 18 del 7 marzo 2020;

Ritenuto che comunque sul territorio del Comune di Rio, tenuto conto del contesto isolano, appare opportuno adottare disposizioni che attuino le misure già introdotte dall’autorità statale e prevedano ulteriori cautele per evitare o almeno grandemente attenuare, per quanto possibile, il rischio sanitario connesso alla patologia e alla sua trasmissione;

Considerato che l’evolversi giorno dopo giorno della situazione ed il suo aggravamento, così come impone alle autorità statali e regionali l’adeguamento continuo delle misure e delle provvidenze tese a contenere il rischio, obbliga l’autorità locale ad aggiornare i propri provvedimenti per assicurarne la coerenza con quelle misure;

Visto l’art. 50, comma 5, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

  1. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, nonché le attività di pub, le sale gioco svolti in ogni luogo, sia privato che pubblico;
  1. Negli esercizi commerciali e negli esercizi di somministrazione la cui superficie interna rende inevitabile l’affollamento della clientela è consentita la contemporanea presenza di un numero di avventori tale da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; gli esercenti devono assicurare che il flusso di accessi della propria clientela garantisca la predetta misura di sicurezza;
  1. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato; resta consentito lo svolgimento di sedute di allenamento in impianti all’aperto senza la presenza di pubblico e a condizione che sia interdetto l’uso promiscuo di spogliatoi e di locali igienici; sono consentiti lo sport di base e le attività motorie svolti all’aperto o in locali chiusi purché non aperti al pubblico e purché sia rispettata distanza minima interpersonale di almeno un metro;
  1. Sono sospesi l’apertura dei musei e gli accessi alle aree minerarie. I mezzi dedicati al trasporto di persone gestiti dalla società Parco Minerario devono essere sottoposti ad interventi di costante sanificazione;
  1. Salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza sono chiusi al pubblico gli uffici comunali, ad eccezione dell’ufficio protocollo del municipio di Rio Marina, dell’ufficio anagrafe e dello stato civile nei quali l’accesso è consentito nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro; in caso di assoluta necessità ed urgenza, è consentito l’accesso agli uffici di una persona per volta purché ad adeguata distanza dal personale comunale; tutti gli uffici restano contattabili telefonicamente e via mail ai numeri e agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale;
  1. Le persone di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni o quelle affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita devono evitare, per quanto possibile e salvo i casi di stretta necessità, di uscire dalla propria abitazione e comunque di frequentare luoghi affollati dove sia difficile mantenere la distanza minima interpersonale di un metro;
  1. Chiunque abbia fatto o faccia ingresso nel territorio del Comune di Rio e abbia soggiornato negli ultimi quindici giorni in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nella Regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano- Casio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, o abbia solo transitato per quei luoghi, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’ASL Toscana Nord Ovest al numero telefonico 050-954444 o all’indirizzo mail rientrocina@uslnordovest.toscana.it;
  1. La stessa comunicazione deve essere inviata via mail all’indirizzo casati@comune.rio.li.it indicando con precisione il luogo di dimora del dichiarante nel territorio comunale ed il relativo recapito telefonico;
  1. I titolari delle strutture ricettive di qualunque genere del territorio di Rio, nonché tutti coloro che concedono un immobile in locazione anche temporanea devono comunicare immediatamente all’indirizzo mail poliziamunicipale@comune.rio.li.it le generalità e la provenienza degli ospiti;
  1. A tutte le persone è richiesto il coinvolgimento attivo ed è raccomandata la responsabilità e la vigilanza, mediante opera di attenzione e di segnalazione alla Polizia Municipale, di ogni circostanza che possa interessare il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi della presente ordinanza;
  1. Le persone di cui al punto 7) della presente ordinanza devono osservare l’isolamento volontario presso il proprio domicilio o dimora con divieto di mobilità per un periodo di almeno quattordici giorni dall’ultima esposizione, limitando al massimo i contatti sociali e consentendo tutti i controlli necessari a verificare il rispetto della misura cautelare;
  1. La violazione degli obblighi imposti dai punti 1) e 2) della presente ordinanza, accertata dalla Polizia Municipale o da altra autorità, è sanzionata con la sanzione amministrativa sospensione dell’attività;
  1. La violazione degli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
  1. Gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali e tutti i luoghi di aggregazione e di somministrazione devono dare adeguata pubblicità alle diposizioni della presente ordinanza mediante sua pubblicazione in luogo visibile a tutti; negli stessi luoghi è raccomandata la messa a disposizione soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  1. È in ogni caso obbligo di osservare con scrupolo le prescrizioni di comportamento e le cautele igienico sanitarie indicate dall’Autorità sanitaria, quali:
  • Lavarsi spesso le mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Evitare abbracci e strette di mano;
  • Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Tenere comportamenti consoni all’igiene respiratoria;
  • Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  • Evitare il contatto delle mani con occhi, naso e bocca;
  • Evitare l’assunzione di farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
  • Usare la mascherina solo nei casi di sospetta malattia o di contatto con persone malate.
  1. La presente ordinanza è efficace fino al 3 aprile 2020, in coerenza con le misure dettate dallo Stato ed è suscettibile di aggiornamenti e di integrazioni alla luce dell’evolversi della situazione;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana, all’Azienda ASL Toscana Nord Ovest, alla locale stazione dei Carabinieri, alle società ed alle associazioni sportive e a tutti i soggetti aventi sede nel Comune interessati alla sua osservanza.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 9 marzo 2020

 

 

IL SINDACO

(  F/to Avv. M. Corsini  )

 

 

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