Anagrafe

Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva Militare, Statistica

Anagrafe

L’Anagrafe comunale è un servizio di grande importanza che il Comune esercita per conto dello Stato, in quanto, essendo più vicino alla popolazione interessata, può svolgerlo meglio e più tempestivamente.

Scopo del servizio è di assicurare una regolare tenuta del registro della popolazione, attraverso il quale si è in grado di sapere il numero dei cittadini residenti o presenti sul territorio comunale, il loro indirizzo, la composizione delle famiglie anagrafiche, eccetera.

La prima fonte di informazioni per l’Anagrafe è il cittadino e cioè il soggetto stesso che pone in essere, con i suoi spostamenti, con il formare di una nuova famiglia e con le nuove nascite, quei fatti che devono essere tempestivamente registrati nell’Anagrafe.

L’Ufficio Anagrafe è competente, inoltre, al rilascio delle certificazioni anagrafiche, sia in corso che relative a situazioni passate, ad autenticare le firme, a legalizzare (mediante l’autenticazione) le fotografie per il rilascio di documenti personali, a rilasciare le Carte d’Identità, all’invio di tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile all’INA-SAIA.

Inoltre, al fine di evitare indebiti pagamenti dei quali i Comuni potrebbero essere chiamati a rispondere, occorre ricordare che l’Anagrafe ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Anagrafe Tributaria, la morte dei pensionati o degli altri titolari di assegni a carico dello stato e delle amministrazioni autonome, nonché le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, della perdita della cittadinanza italiana e dell’acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensione o di assegni continuativi.

Informativa residenza anagrafica

Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea

Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea

Modulistica Anagrafe

Elettorale

Provvede alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, generali, sezionali e delle liste elettorali aggiunte, all’aggiornamento delle tessere elettorali personali, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali, all’assistenza alle commissioni elettorali, comunale e circondariali, alla tenuta ed aggiornamento dell’albo degli scrutatori, all’aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio, alla tenuta ed aggiornamento dell’albo dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, all’organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie, al rilascio di certificazioni.

Risultati Elettorali 2018

Risultati Elettorali 2019

Risultati Referendum Popolare 2020

Risultati Regionali 2020 

Risultati  Referendum 12 Giugno 2022

Risultati Elettorali Politiche 2022

Risultati Elettorali Comunali 2023

Risultati Elettorali Europee 2024

Modulistica Ufficio Elettorale

Stato Civile

La nascita, la morte, la cittadinanza ed il matrimonio costituiscono gli avvenimenti fondamentali per un cittadino ed è di competenza dell’Ufficiale di stato civile registrare gli stessi.

L’ufficiale di stato civile esercita le seguenti funzioni:

  1. riceve le informazioni necessarie a formare o trascrivere gli atti concernenti lo stato civile;
  2. custodisce e conserva i registri e qualunque atto che agli stessi si riferisce;
  3. rilascia gli estratti ed i certificati che riguardano lo stato civile.

Si tratta di funzioni di competenza statale proprie del Sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo che, in genere, delega un impiegato comunale che ha i requisiti necessari.

Lo Stato Civile si occupa di tutti gli eventi che si verificano sul territorio italiano e, in parte, all’estero, quando riguardano cittadini Italiani. L’Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a seguire le istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno. La vigilanza sugli Uffici dello stato civile spetta al Prefetto che si occupa ogni anno di vidimarne i registri.

Cittadinanza italiana riconosciuta a cittadini di ceppo italiano per discendenza:

Descrizione
I cittadini stranieri, discendenti (entro il IV grado)  di cittadini italiani emigrati all’estero e che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Requisiti del richiedente
  • Residenti all’estero
La persona straniera di origine italiana e residente all’estero, deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
  • Residenti in Italia
La persona straniera d’origine italiana che si trova in Italia e che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza.
  • Non ancora residenti in Italia
La persona proveniente dall’estero dovrà prima di tutto presentare la richiesta di residenza,  dichiarare che la richiesta è diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana, allegare il Passaporto e la sotto indicata  documentazione comprovante la regolarità del soggiorno:
Per soggiorni superiori a tre mesi: originale del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di richiesta presentata alla questura;
Per soggiorni inferiori a tre mesi: timbro/ricevuta della dichiarazione di presenza rilasciata:
– se provenienti da paese NON aderente agli accordi di Schengen, dall’Autorità di Frontiera al momento dell’ingresso in Italia (timbro sul passaporto);
– per coloro che provengono dall’area Schengen, dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
Qualora il procedimento di riconoscimento non si concluda entro i tre mesi, l’interessato dovrà provvedere a richiedere regolare permesso di soggiorno presentando alla questura la ricevuta di avvio del procedimento rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile attestante l’attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana al fine di ottenere il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza.
Per la presentazione della richiesta di residenza è necessario prenotare un appuntamento con l’ufficio anagrafe il quale provvederà anche ad un primo controllo della documentazione comprovante la discendenza con l’avo italiano.
Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
  • l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
  • l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.
Modalità di richiesta
Dopo che si sia concluso positivamente il procedimento di residenza, l’interessato dovrà compilare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana (presente nella sezione documenti e modulistica).
Per la presentazione della richiesta di cittadinanza è necessario prenotare un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile.
Documentazione da presentare
  • estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano di nascita;
  • atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta;
  • atto di nascita del richiedente;
  • atto di nascita dei figli minori del richiedente;
  • atti di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero e dei discendenti in linea retta. Nel caso in cui la persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio;
  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’antenato italiano, emigrato all’estero, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla data di nascita dell’antenato del richiedente. Nel certificato devono essere indicate le generalità dell’avo con tutti i cognomi e nomi con cui l’avo e’ stato indicato negli atti di stato civile;
  • Occorre inoltre il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare Italiana attestante che né gli antenati in linea retta né il richiedente abbiamo rinunciato alla cittadinanza italiana. Tale documentazione generalmente viene richiesta alla Rappresentanza italiana direttamente dall’Ufficio di Stato Civile. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente si procederà a verificarne l’autenticità.
Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, (“Inteiro Teor” per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.).
Nel caso non fosse ancora stato istituito l’Ufficio di Stato Civile al momento della nascita dell’avo, in luogo dell’estratto di nascita o di matrimonio potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.
Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine o tramite apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961, e all’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata.
L’ufficio può richiedere la documentazione integrativa nel caso in caso si rendesse necessaria per lo svolgimento della pratica.
Tempi
Il procedimento dalla data dell’istanza ha una durata di minimo 180 giorni, che si interrompono per ogni chiarimento richiesto sulla documentazione in caso di dati dubbi/incompleti/errati
Costi
Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza.
Avvertenze
Il Ministero dell’Interno ha sottolineato l’importanza delle valutazioni sui documenti prodotti ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza, al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e contattare il Consolato competente per accertare la veridicità dei documenti prodotti. (fonte: Circolari n. 26 del 01-06-2007 e Circolare 4 del 20-01-2009).
Normativa di riferimento
Legge N. 555 del 13/06/1912 –  Sulla cittadinanza italiana;
Legge N. 123 del 21 aprile 1983 – Nuove norme sulla cittadinanza ;
Legge N. 91 del 05/02/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza;
Circolare del Ministero dell’Interno n. k28.1 del 08/04/1991 – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
Circolare del Ministero dell’Interno n. k28.1 del 24/02/2003 – Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana
Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13/06/2007 – Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita;
Circolare del ministero dell’Interno n. 26 del 01/06/2007 – Falsificazione di atti.
Circolare del ministero dell’Interno n. 77 del 25/09/2024  – Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Modulistica Ufficio Stato Civile

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