COMUNE DI RIO
Provincia di Livorno
AVVISO ALLA CITTADINANZA
ORDINANZA SINDACALE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000)
Ordinanza n. 85/2020
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che il citato DPCM 3 novembre 2020 all’art. 2 e all’art. 3 prevede l’istituzione di aree, caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata e di massima gravità e da un livello di rischio alto di contagio, demandando a successive ordinanze del Ministro della Salute l’individuazione delle regioni che, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, si collocano nello “scenario di tipo 3” e di quelle che si collocano nello “scenario di tipo 4”;
Considerato che per entrambi gli scenari il DPCM 3 novembre 2020 all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), e all’art. 3, comma 4, lettere a) e b) prevede precisi e rigorosi divieti e limiti di spostamento in entrata e in uscita tra regioni appartenenti a diverse aree di rischio e all’interno delle stesse regioni;
Considerato che i divieti di spostamento in questione non operano in presenza di motivate e comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e che è “comunque” consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Vista l’Ordinanza n. 102 del 6 novembre 2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale”;
Considerato che l’ordinanza regionale ritiene che il riferimento letterale al domicilio, all’abitazione e alla residenza, accompagnato dall’espressione “comunque”, consente nella sua interpretazione alle persone che rientrano nel territorio del Comune di recarsi anche nelle seconde case per motivi non di effettiva necessità, in quanto il richiamo all’abitazione ricomprende tutte le fattispecie abitative, comprese quelle saltuarie e non stabili;
Preso atto che la valutazione regionale è nel senso che la generalizzata applicazione della normativa statale non permette di realizzare una compiuta azione di prevenzione, e che dunque è necessario assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;
Considerato che l’art.1, comma 16, del DL n. 16 maggio 2020 n. 33 consente alle regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, di adottare misure anche più restrittive rispetto a quelle disposte dallo Stato;
Preso atto che la Regione Toscana con l’ordinanza n. 102/2020 ha ritenuto di restringere la previsione di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, nel senso di consentire l’ingresso in Toscana per raggiungere il proprio domicilio, abitazione o residenza solo a coloro che abbiano sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;
Ritenuto pertanto necessario integrare le previsioni statali e regionali con misure che sul territorio comunale assicurino l’effettiva applicazione delle norme di cautela e l’efficacia dei livelli di tutela della salute pubblica;
Ritenuto necessario disporre affinché chiunque faccia ingresso nel territorio comunale per raggiungere la propria residenza, abitazione o domicilio comunichi la circostanza del suo arrivo, renda nota la sua provenienza, il motivo del suo ingresso e le altre notizie che consentano il controllo circa il rispetto delle disposizioni impartite dalle competenti autorità;
Ritenuto che il rischio di contagio debba essere fronteggiato e contenuto imponendo a coloro che provengono dalle regioni individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 un periodo di quarantena fiduciaria presso la propria abitazione che si stima congruo fissare in dieci giorni;
Ritenuto che tale misura possa essere evitata se il soggetto produce referto con esito negativo al tampone molecolare o test sierologico anti covid-19 effettuati al massimo nei tre giorni precedenti l’arrivo sull’isola;
Ritenuto che agli obblighi ed alle misure di cui ai precedenti due paragrafi non siano soggetti coloro che fanno ingresso nel territorio comunale per ragioni di lavoro, necessità o salute e vi permangano per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento di tali ragioni.
ORDINA
- a chiunque faccia ingresso nel territorio del Comune di Rio dopo aver soggiornato nelle Regioni e nelle zone identificate a rischio elevato e sottoposte alle misure di cui all’art. 2 comma 4 lett. a) e art. 3 comma 4 lettera a) del DPCM 3 novembre 2020 di comunicare tale circostanza mediante autocertificazione specificando il luogo e la data di provenienza, il motivo dell’ingresso e la circostanza di avere o meno il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia in uno dei comuni dell’Isola d’Elba. L’autocertificazione così compilata dovrà essere trasmessa via mail al seguente indirizzo poliziamunicipale@comune.rio.li.it o recapitata a mano all’ufficio della Polizia Municipale.
- a tutte le persone che si trovano nella sopra descritta condizione di effettuare un periodo di quarantena fiduciaria di 10 giorni a partire dalla data di uscita dai territori sottoposti alle citate restrizioni o, in alternativa, di disporre del referto negativo al tampone molecolare o test sierologico anti covid-19 effettuati al massimo nei tre precedenti l’arrivo sull’isola. Restano esclusi coloro che giungono nel territorio comunale per motivi di lavoro, necessità o salute e che per tali motivi vi permangano per il tempo strettamente necessario, nonché coloro che sono soggetti a pendolarismo quotidiano per motivi di lavoro, di salute, di studio o di altra necessità nonché per doveri d’ufficio.
RICORDA
Altresì che ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera b) gli spostamenti da comune a comune all’interno della Regione Toscana con mezzi pubblici o privati sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si ricorda altresì a tutta la popolazione, sia residente che non, l’assoluto rispetto delle norme anti contagio e le sanzioni che comporta la non osservanza delle stesse.
in atto.
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
– Polizia Municipale di Rio
– Commissariato di Polizia di Portoferraio
– Stazione Carabinieri di Rio;
– Compagnia Carabinieri di Portoferraio
– Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio
– Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba
– ASL zona Elba di Portoferraio
– Ai Sindaci dei Comuni Elbani;
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all’Albo pretorio on line del Comune;
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge;
AVVERTE
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Rio, 12 novembre 2020
IL SINDACO
(Avv. Marco Corsini)