Cittadinanza italiana riconosciuta a cittadini di ceppo italiano per discendenza

in evidenza    0 Commenti     14/10/2024

COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

Cittadinanza italiana riconosciuta a cittadini di ceppo italiano per discendenza

I cittadini stranieri, discendenti (entro il IV grado)  di cittadini italiani emigrati all’estero e che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

Requisiti del richiedente

  • Residenti all’estero

La persona straniera di origine italiana e residente all’estero, deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.

  • Residenti in Italia

La persona straniera d’origine italiana che si trova in Italia e che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza.

  • Non ancora residenti in Italia

La persona proveniente dall’estero dovrà prima di tutto presentare la richiesta di residenza,  dichiarare che la richiesta è diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana, allegare il Passaporto e la sotto indicata  documentazione comprovante la regolarità del soggiorno:

Per soggiorni superiori a tre mesi: originale del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di richiesta presentata alla questura;

Per soggiorni inferiori a tre mesi: timbro/ricevuta della dichiarazione di presenza rilasciata:

– se provenienti da paese NON aderente agli accordi di Schengen, dall’Autorità di Frontiera al momento dell’ingresso in Italia (timbro sul passaporto);
– per coloro che provengono dall’area Schengen, dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Qualora il procedimento di riconoscimento non si concluda entro i tre mesi, l’interessato dovrà provvedere a richiedere regolare permesso di soggiorno presentando alla questura la ricevuta di avvio del procedimento rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile attestante l’attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana al fine di ottenere il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza.

Per la presentazione della richiesta di residenza è necessario prenotare un appuntamento con l’ufficio anagrafe il quale provvederà anche ad un primo controllo della documentazione comprovante la discendenza con l’avo italiano.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
  • l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.

Modalità di richiesta

Dopo che si sia concluso positivamente il procedimento di residenza, l’interessato dovrà compilare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana (presente nella sezione documenti e modulistica).

Per la presentazione della richiesta di cittadinanza è necessario prenotare un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile.

Documentazione da presentare

  • estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano di nascita;
  • atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta;
  • atto di nascita del richiedente;
  • atto di nascita dei figli minori del richiedente;
  • atti di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero e dei discendenti in linea retta. Nel caso in cui la persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio;
  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’antenato italiano, emigrato all’estero, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla data di nascita dell’antenato del richiedente. Nel certificato devono essere indicate le generalità dell’avo con tutti i cognomi e nomi con cui l’avo e’ stato indicato negli atti di stato civile;
  • Occorre inoltre il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare Italiana attestante che né gli antenati in linea retta né il richiedente abbiamo rinunciato alla cittadinanza italiana. Tale documentazione generalmente viene richiesta alla Rappresentanza italiana direttamente dall’Ufficio di Stato Civile. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente si procederà a verificarne l’autenticità.

Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, (“Inteiro Teor” per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.).

Nel caso non fosse ancora stato istituito l’Ufficio di Stato Civile al momento della nascita dell’avo, in luogo dell’estratto di nascita o di matrimonio potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.

Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine o tramite apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961, e all’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata.

L’ufficio può richiedere la documentazione integrativa nel caso in caso si rendesse necessaria per lo svolgimento della pratica.

Tempi

Il procedimento dalla data dell’istanza ha una durata di minimo 180 giorni, che si interrompono per ogni chiarimento richiesto sulla documentazione in caso di dati dubbi/incompleti/errati

Costi

Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza.

Avvertenze

Il Ministero dell’Interno ha sottolineato l’importanza delle valutazioni sui documenti prodotti ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza, al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e contattare il Consolato competente per accertare la veridicità dei documenti prodotti. (fonte: Circolari n. 26 del 01-06-2007 e Circolare 4 del 20-01-2009).

Normativa di riferimento

Legge N. 555 del 13/06/1912 –  Sulla cittadinanza italiana;
Legge N. 123 del 21 aprile 1983 – Nuove norme sulla cittadinanza ;
Legge N. 91 del 05/02/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza;
Circolare del Ministero dell’Interno n. k28.1 del 08/04/1991 – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
Circolare del Ministero dell’Interno n. k28.1 del 24/02/2003 – Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana
Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13/06/2007 – Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita;
Circolare del ministero dell’Interno n. 26 del 01/06/2007 – Falsificazione di atti.

Circolare del ministero dell’Interno n. 77 del 25/09/2024  – Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

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