
COMUNE DI RIO
Provincia di Livorno
BANDO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN AMBITO DI RECIPROCITA’ CON I COMUNI DI PORTO AZZURRO E CAPOLIVERI ANNO 2021 –
Indetto ai sensi dell’art. 7 della L.R.T. n. 02 del 02.01.2019 e successive modificazioni ed integrazioni per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Rio, nel rispetto del Regolamento per l’assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Livornese e recepito con Deliberazione C.C. n^43 del 12/10/20020
che DAL 15 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE è indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.
Requisiti per l’ammissione al concorso
La domanda può essere presentata da soggetti residenti nel territorio comunale di Rio o ivi svolgenti attività lavorativa e, in ambito di reciprocità, nei Comuni di Porto Azzurro e di Capoliveri
- A) a norma dell’allegato A della L.R. n. 02/2019 (e successive modificazioni ed integrazioni), per parte-cipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regio-nale da almeno cinque (5) anni anche non continuativi;
b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali é prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa;
- c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, deve risul- tare non superiore alla soglia di 16.500 euro di valore ISEE. Il suddetto limite è aggiornato biennalmente dalla struttura regionale competente.
d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presen- tata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club Italia). L’alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell’art. 12, comma 8.
d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraf-follamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25,000,00 euro. Tale disposizione non si applica in casi di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all’estero il valore è dete-rminato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore immobili Estero).
Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le fattispecie previste dalla L.R.T. 02/2019 (e successive modifi- cazioni ed integrazioni).
e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.00,00 euro.
e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri salvo che costi- tuiscono beni strumentali dell’azienda.
e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.
- f) non superamento del limite di 40,000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)
- g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisti in qualunque forma dallo Stato dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- h) assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall’assegna- zione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall’art. 38, comma 3, lett b), c), d), ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;
I requisiti sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle precedenti lettere a) – b) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.
- B) Ai fini del presente bando di concorso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
- a) i coniugi non legalmente separati ed i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n 76.
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.
Possono non essere inclusi nella domanda ovvero presentare domanda distinta i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell’ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell’intero
nucleo familiare di origine:
- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi da almeno 2 anni ovvero unite civilmente o convi-venti di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.