ORDINANZA – LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SAN ROCCO, RELATIVAMENTE ALLA VIA PALESTRO IN RIO, DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 16 AGOSTO 2020.

News    0 Commenti     14/08/2020

COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

Ordinanza n° 66 del 14 Agosto 2020

ORDINANZA – LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SAN ROCCO, RELATIVAMENTE ALLA VIA PALESTRO IN RIO, DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 16 AGOSTO 2020.

IL SINDACO

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 “AFFARI GENERALI E PRODUTTIVI”

Premesso che in data 16 agosto ricorre la festività di San Rocco – Patrono di Rio Marina e che la via Palestro rappresenta una delle strade comunali che registra un significativo flusso di persone a cui occorre assicurare il libero movimento senza interferenze del traffico veicolare a tutela della incolumità pubblica, anche con beneficio per le attività commerciali che vengono svolte lungo la strada medesima;

 Vista la delibera di Giunta adottata in data 7 agosto 2020 con la quale al sottoscritto è assegnata la responsabilità del Servizio 1 “Affari Generali e Produttivi”;

 Viste le precedenti ordinanze che regolano il traffico veicolare e pedonale di Rio;

 Rilevata la esigenza di favorire la temporanea pedonalizzazione della predetta strada nonché di valorizzazione del tessuto commerciale ed incentivazione alla frequentazione degli spazi pubblici riservati ai pedoni, nel giorno della festa di San Rocco – Patrono di Rio Marina;

 Attesa l’opportunità di regolare il transito dei veicoli in genere in relazione alle particolari esigenze e soprattutto per meglio tutelare la pubblica incolumità;

 Ritenuto di dover adottare il conseguente ed appropriato provvedimento di limitazione della circolazione veicolare, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione delle persone;

 Visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

 Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 Visto il D.M. del 4 marzo 2013 recante “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008)”;

 Visti gli articoli 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

O R D I N A

La istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA nella Via Palestro – Municipio di Rio Marina dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del giorno del 16 agosto 2020

In deroga al provvedimento di cui alla presente Ordinanza, il transito é consentito ai seguenti veicoli:

  • Veicoli di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Protezione Civile;
  • Veicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni ed Enti Territoriali;
  • Veicoli di Soccorso Sanitario e Stradale;
  • Bus di Linea, Taxi, Vetture Pubbliche, Veicoli da noleggio con conducente, veicoli in servizio di Vigilanza Privata o adibiti a servizio di Protezione Civile;
  • Veicoli di medici per visite domiciliari di urgenza, veicoli ad uso trasporto disabili.

DISPONE

Che la Polizia Municipale:

  • provveda, ai sensi del Codice della strada, all’apposizione della necessaria segnaletica, conforme al C.d.S. stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002 valutando le condizioni operative da affrontare e quindi adottando le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per il tipo di manifestazione;
  • provveda alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto, se presente; tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola d’arte al termine della manifestazione.

Che alla presente ordinanza sia data massima diffusione e venga resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e segnaletica in loco, secondo le norme di preavviso del Codice della strada.

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, l’Ufficio di Polizia Municipale e/o gli organi di Polizia Stradale potranno:

  • rilasciare autorizzazioni, accertate reali e comprovate esigenze specifiche, al di fuori dei casi suelencati
  • disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo i modi e le forme di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada di cui all’art. 285 d.lgs. 30 aprile 1992 ed all’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del suddetto Codice della Strada (di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) o, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;

Che al controllo dell’osservazione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada;

Che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rede noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale.

Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari.

La presente ordinanza:

  • é immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
  • sostituisce a tutti gli effetti temporaneamente ogni ordinanza precedente in materia;
  • l’inottemperanza è sanzionata ai sensi del Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  • viene trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale e, ove occorra, alle FF.OO. per conoscenza e per quanto nelle rispettive competenze;

A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Municipale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e cautele. Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

  IL SINDACO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
 “AFFARI GENERALI E PRODUTTIVI”

    f.to  Avv. Marco Corsini

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