MISURE A SOSTEGNO SOCIO ECONOMIO DEL COMUNE DI RIO PER EMERGENZA COVID-19 – DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI.

Uncategorized    0 Commenti     4/06/2020

COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

AVVISO ALLA CITTADINANZA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 19 marzo 2020 ad oggetto “Misure di sostegno socio economico del Comune di Rio per emergenza Covid-19;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi all’attività degli Uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione compresi gli atti di cui all’art.9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n.44, e alle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, emesse dagli enti territoriali, nonché gli atti di cui all’art.1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Premesso che:

  •  la realtà economica, sociale ed ambientale presente nel Comune di Rio è imperniata sul settore turistico e sulla cosiddetta “stagionalità”;
  • alla data odierna parte della stagione turistica è stata praticamente annullata dalle misure di restringimento sociale previste dal Governo al fine di contenere la pandemia sopracitata;
  • l’Amministrazione comunale intende affiancare, supportare e integrare le misure emanate dal Governo con il citato D.L. 18/2020 a favore della popolazione;

Visti:

  • il Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione della tassa sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
  • il Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
  • il Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’IMU, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 maggio, il quale prevede, in conformità all’articolo unico, comma 777, lettera b), della Legge n.160/2019, che “si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni; non rientrano in tale casistica i versamenti relativi alla quota statale di cui alla categoria catastale “D” in quanto non di competenza comunale”;
  • il Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 maggio, il quale prevede che “il versamento ordinario deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di giugno, settembre e dicembre, tempistica suscettibile a cambiamento per ogni anno d’imposta mediante apposita deliberazione dell’organo esecutivo dell’Ente (Giunta Comunale) purché si consentano almeno 2 rate a scadenza semestrale”;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, differire gli adempimenti fiscali qui di seguito indicati:

  • è differito al 31 Agosto 2020 il versamento della tassa sulla pubblicità o delle eventuali rate ancora non pagate e riferite all’anno d’imposta 2020;
  • è differito al 31 Agosto 2020 il versamento della tassa di occupazioni spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o delle eventuali rate ancora non pagate e riferite all’anno d’imposta 2020. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inerenti le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • è differito al 31 Agosto 2020 il versamento della 1^ rata IMU 2020, solo ed esclusivamente per le quote comunali; non rientrano quindi nella casistica gli eventuali versamenti della quota statale dell’imposta per i quali la data di scadenza di versamento dell’acconto IMU 2020 rimane ferma al 16 Giugno p.v.;
  • per il solo anno d’imposta 2020 le scadenze del versamento ordinario della TARI saranno le seguenti: 1^ rata 31.08.2020 – 2^ rata 30.11.2020 – 3^ rata 26.02.2021 con facoltà di pagare l’intero ammontare della tassa entro la scadenza della prima rata;

Ad esclusione della TARI, per la quale sarà trasmesso dal competente Ufficio il solito avviso di pagamento indicante le rate sopra indicate, resta ferma la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere al versamento senza avvalersi del differimento dei termini sopra indicato.
Ritenuto altresì necessario sospendere:

  • i termini di versamento relativi ad atti di liquidazione ed accertamento dei tributi comunali, compresi quelli derivanti da ingiunzioni fiscali, scadenti nel periodo 8 marzo – 30 giugno 2020, ferma restando la possibilità, da parte del contribuente, di ottemperare al pagamento degli atti, anche se oggetto di sospensione.
  • le rate relative alle rateizzazioni degli accertamenti tributari di qualsiasi tipo, comprese quelle riguardanti le ingiunzioni di pagamento, scadenti nel periodo 8 marzo – 30 giugno 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateizzazione sia automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, ferma restando la possibilità, da parte del contribuente, di versare volontariamente alle scadenze previste;

Dato atto che dalla presente deliberazione non si determinano minori entrate in quanto si è in presenza di una proroga degli adempimenti;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267;
A voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

  1. Di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.
  2. Di differire:
  • al 31 Agosto 2020 il versamento della tassa sulla pubblicità o delle eventuali rate ancora non pagate e riferite all’anno d’imposta 2020;
  • al 31 Agosto 2020 il versamento della tassa di occupazioni spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o delle eventuali rate ancora non pagate e riferite all’anno d’imposta 2020. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inerenti le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • al 31 Agosto 2020 il versamento della 1^ rata IMU 2020, solo ed esclusivamente per le quote comunali; non rientrano quindi nella casistica gli eventuali versamenti della quota statale dell’imposta per i quali la data di scadenza di versamento dell’acconto IMU 2020 rimane ferma al 16 Giugno p.v.;
  1. Di determinare, per il solo anno d’imposta 2020 le scadenze del versamento ordinario della TARI come indicato: 1^ rata 31.08.2020 – 2^ rata 30.11.2020 – 3^ rata 26.02.2021 con facoltà di pagare l’intero ammontare della tassa entro la scadenza della prima rata;
  2. Di dare atto che, ad esclusione della TARI, per la quale sarà trasmesso dal competente Ufficio l’avviso di pagamento indicante le rate sopra indicate, resta ferma la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere al versamento senza avvalersi del differimento dei termini di cui ai punti 2, 3, 4 del presente dispositivo.
  3. Di disporre:
  • la sospensione dei termini di versamento relativi ad atti di liquidazione ed accertamento dei tributi comunali, compresi quelli derivanti da ingiunzioni fiscali, scadenti nel periodo 8 marzo – 30 giugno 2020, ferma restando la possibilità, da parte del contribuente, di ottemperare al pagamento degli atti, anche se oggetto di sospensione.
  • la sospensione delle rate relative alle rateizzazioni degli accertamenti tributari di qualsiasi tipo, comprese quelle riguardanti le ingiunzioni di pagamento, scadenti nel periodo 8 marzo – 30 giugno 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateizzazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, ferma restando la possibilità, da parte del contribuente, di versare volontariamente alle scadenze previste;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’opportunità e l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto al fine di poter consentire l’efficacia delle misure di contrasto al COVID-19 adottate già dalla prima scadenza del 16 giugno;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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