COMUNE DI RIO
Provincia di Livorno
AVVISO ALLA CITTADINANZA
ORDINANZA N° 18 DEL 07 MARZO 2020
“MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19”
IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato che l’art. 3, comma 2, attribuisce alla competenza del Governo con lo strumento del decreto presidenziale, sentiti i presidenti delle regioni competenti, l’adozione delle misure dirette ad evitare la diffusione del COVID-19 nonché le ulteriori misure di gestione dell’emergenza.
Ritenuto che comunque sul territorio del Comune di Rio, tenuto conto del contesto isolano, appare opportuno adottare disposizioni che attuino le misure già introdotte dall’autorità statale e prevedano ulteriori cautele per evitare o almeno grandemente attenuare, per quanto possibile, il rischio sanitario connesso alla patologia e alla sua trasmissione;
Visto l’art. 50, comma 5, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ORDINA
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia privato che pubblico, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Negli esercizi commerciali e negli esercizi di somministrazione la cui superficie interna rende inevitabile l’affollamento della clientela è consentita la contemporanea presenza di un numero di avventori tale da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; gli esercenti devono assicurare che il flusso di accessi della propria clientela garantisca la predetta misura di sicurezza;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato; resta consentito lo svolgimento di sedute di allenamento in impianti all’aperto senza la presenza di pubblico e a condizione che sia interdetto l’uso promiscuo di spogliatoi e di locali igienici; sono consentiti lo sport di base e le attività motorie svolti all’aperto o in locali chiusi purché non aperti al pubblico e purché sia rispettata distanza minima interpersonale di almeno un metro;
- Gli accessi ai musei e alle aree minerarie sono consentiti nei limiti di flusso e con le cautele ci cui all’art. 1 della presente ordinanza;
- I mezzi dedicati al traporto di persone gestiti dalla società Parco Minerario (GoBus, trenino e fuoristrada) devono essere sottoposti ad interventi di costante sanificazione;
- Salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza sono chiusi al pubblico gli uffici comunali, ad eccezione dell’ufficio protocollo del municipio di Rio Marina, dell’ufficio anagrafe e dello stato civile nei quali l’accesso è consentito nel rispetto della minima distanza interpersonale di un metro; in caso di assoluta necessità ed urgenza, è consentito l’accesso agli uffici di una persona per volta purché ad adeguata distanza dal personale comunale; tutti gli uffici restano contattabili telefonicamente e via mail ai numeri e agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale;
- Le persone di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni o quelle affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita devono evitare, per quanto possibile e salvo i casi di stretta necessità, di uscire dalla propria abitazione e comunque di frequentare luoghi affollati dove sia difficile mantenere la distanza minima interpersonale di un metro;
- Chiunque abbia fatto o faccia ingresso nel territorio del Comune di Rio e abbia soggiornato negli ultimi quindici giorni in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) o nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Pasaserini (Regione Lombardia) e di Vo’ (Regione Veneto), o abbia solo transitato per quei luoghi, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’ASL Toscana Nord Ovest al numero telefonico 050-954444 o all’indirizzo mail rientrocina@uslnordovest.toscana.it;
- La stessa comunicazione deve essere inviata via mail all’indirizzo casati@comune.rio.li.it indicando con precisione il luogo di dimora del dichiarante nel territorio comunale, ed il relativo recapito telefonico;
- Gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali e tutti i luoghi di aggregazione e di somministrazione devono dare adeguata pubblicità alle diposizioni della presente ordinanza mediante sua pubblicazione in luogo visibile a tutti; negli stessi luoghi è raccomandata la messa a disposizione soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
- È in ogni caso obbligo di osservare con scrupolo le prescrizioni di comportamento e le cautele igienico sanitarie indicate dall’Autorità sanitaria, quali:
- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Tenere comportamenti consoni all’igiene respiratoria;
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Evitare il contatto delle mani con occhi, naso e bocca;
- Evitare l’assunzione di farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- Usare la mascherina solo nei casi di sospetta malattia o di contatto con persone malate.
- La presente ordinanza è efficace fino al 3 aprile 2020, in coerenza con le misure dettate dallo Stato ed è suscettibile di aggiornamenti e di integrazioni alla luce dell’evolversi della situazione;
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana, all’Azienda ASL Toscana Nord Ovest, alla locale stazione dei Carabinieri, alle società ed alle associazioni sportive e a tutti i soggetti aventi sede nel Comune interessati alla sua osservanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 7 marzo 2020
IL SINDACO
( F/to Avv. M. Corsini )