AVVISO PUBBLICO – Aggiornamento “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) Pubblicazione aree percorse dal fuoco al 31/12/2023

in evidenza    0 Commenti     18/10/2024

COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) Pubblicazione aree percorse dal fuoco al 31/12/2023

SI DA ATTO CHE LE PARTICELLE INDIVIDUATE NEGLI ELABORATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.106 DEL 11/10/2024 SONO RELATIVI ALLA SEZIONE B (EX COMUNE DI RIO NELL’ELBA) DEL CATASTO DEL COMUNE DI RIO

Si informano gli interessati che è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 11/10/2024 con oggetto “CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO C.D. “CATASTO INCENDI” (AGGIORNAMENTO AL 31/12/2023)”.
La Deliberazione resterà in pubblicazione per 30 giorni, entro i quali sarà possibile presentare eventuali osservazioni (scadenza 18/11/2024 ore 12:00), direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente o tramite:
– protocollo@comune.rio.li.it
– protocollo@pec.comune.rio.li.it
La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di rilevante interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali,
produttive e culturali, provvede, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dell’art. 70 della LR n. 39 del 21/03/2000 “Legge Forestale”, alla formazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ed approva il piano pluriennale regionale AIB.
Nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, in particolare l’art. 75 bis, c.1 della LR n. 39/2000 così come modificata dalla L.R. n. 80 del 27/12/2012 dispone ai Comuni di censire in un apposito catasto, i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.
L’istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio sanciti dall’art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall’art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000.
Richiamato quanto disposto dall`art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), ed in particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento
forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in
presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti
urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il
divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1,
terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono
vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni
in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”

* * *

Il Comune di Rio, in base a quanto stabilito dall’art. 10 della legge n. 353/2000 e dall’art. 75 bis della legge
Regione Toscana n. 39/2000 ha istituito con Delibera di Giunta Comunale n.92 del 10/09/2019 il Catasto Incendi Boschivi, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2024 si è provveduto al suo aggiornamento.
L’istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio sanciti dall’art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall’art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate e i pascolii cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui  al comma 1 dell’art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l’incendio
dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 18/11/2024 ore 12.00, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Adriana Mercantelli
(Firmato digitalmente ex art. 20, d. lgs. n. 82/20

Avviso aggiornamento ” Catasto delle aree percorse dal fuoco

Allegato A) 

Delibera  n. 106 del 11.10.2024 – Catasto dei boschi percorsi dal fuoco aggiornamento 

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