COMUNE DI RIO
Provincia di Livorno
Liste dei candidati per l’elezione di secondo grado di n. 12 componenti del Consiglio provinciale di Livorno che avrà luogo il giorno Domenica 29 Settembre 2024
(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”)
DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 98 / 2024
LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
VISTO l’art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;
DECRETA:
1) Sono convocati per DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024 (con inizio delle operazioni di voto alle ore 8:00 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20:00) i comizi
elettorali per la elezione dei 12 componenti del Consiglio provinciale di Livorno ai sensi dei commi da 67 a 80 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2) Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00:
per i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Piombino, Collesalvetti, Cecina, Campiglia Marittima,
San Vincenzo, Castagneto Carducci, Suvereto, Bibbona, Sassetta, Capraia Isola, presso il seggio elettorale costituito nella “Sala Consiliare Carlo
Azeglio Ciampi” di Palazzo Granducale – Piazza del Municipio, 4 – Livorno, ove sono assegnati;
per i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica nei Comuni di Portoferraio, Rio, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell’Elba, Marciana Marina, Marciana
presso la sottosezione costituita nel Palazzo della Provincia – Isola d’ElbaViale Manzoni n.11 – Portoferraio, ove sono assegnati;
3) Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali di tutti i Comuni della Provincia in carica alla data della consultazione elettorale;
4) Possono essere eletti alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica
alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste;
5) L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiori a 12 che devono essere
sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione (la pubblicazione degli aventi diritto al voto è
pubblicata sul sito della Provincia entro il 30° giorno antecedente quello della votazione). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra
decimale inferiore a 50 centesimi. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art.1 della legge 56/2014. L’elettore può anche esprimere un voto di preferenza
per un candidato compreso nella lista;
6) La presentazione delle liste alla carica di consigliere Provinciale all’Ufficio Elettorale della Provincia (Sede Centrale- Piazza Civica, 4 – Livorno), dovrà avvenire:
Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 21° giorno (domenica 8 settembre 2024) e dalle ore 8:00 alle 12:00 del ventesimo giorno (lunedì 9 settembre 2024) antecedente la
votazione;
7) Le modalità ed i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in
apposite istruzioni operative disponibili sul sito della Provincia nella apposita sezione dedicata alle elezioni;
8) Di trasmettere il presente decreto per posta elettronica certificata:
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da SCARPELLINI SANDRA il 04/07/2024 15:18:30 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DECRETO DEL PRESIDENTE: 2024 / 98 del 04/07/2024
ai Sindaci dei Comuni della Provincia per la relativa pubblicazione all’Albo fino alla data delle elezioni e per la relativa diffusione presso i Consiglieri
comunali in carica;
alla Prefettura di Livorno per opportuna conoscenza;
9) Di procedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line e
sul Sito istituzionale fino alla data delle elezioni.